UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTONIS AB INGENIIS
COSTITUZIONI E STATUTI
DEI GRANDI E SUPREMI CONSIGLI DEI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI,
PROTETTORI CAPI E CONSERVATORI DELL’ORDINE DEL 33° ED ULTIMO GRADO DEL
RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
E REGOLAMENTO
per il Governo di tutti i Concistori, Consigli Collegi, Capitoli ed altri
Corpi Massonici sottomessi alla loro Giurisdizione.
Nel nome del Santissimo e Grande Architetto dell’Universo
ORDO AB CHAO
Con l’approvazione, in presenza e con la sanzione dell’Augusta Maestà, FEDERICO (Carlo), Secondo nel nome, per Grazia di Dio Re di Prussia, Margravio del Brandeburgo, ecc. Potentissimo Sovrano, Gran Protettore, Gran Commendatore, ecc. dell’ORDINE, ecc.
I Sovrani Grandi Ispettori Generali dell’Ordine, 33° e ultimo grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato, riuniti in Supremo Consiglio, hanno deliberato e sancito le disposizioni seguenti, che sono e saranno in perpetuo le loro Costituzioni, Statuti e Regolamenti per governare i Concistori, Consigli e altre Società Massoniche sottomesse alla loro Giurisdizione.
Articolo uno
Tutti gli articoli delle Costituzioni, Statuti e Regolamenti fatti nel 5762 dai nove Commissari del Gran Consiglio dei Principi Massonici del Real Segreto, che non contrastino a queste disposizioni sono mantenuti e continueranno ad essere osservati; le disposizioni contrarie sono e resteranno espressamente abrogate.
Articolo due
I – Il 33° Grado conferisce al Massone che ha l’onore di esservi legalmente ammesso, le qualità, i titoli, privilegi e poteri di Sovrano Grande Ispettore Generale dell’ORDINE.
II – Sua missione è specialmente d’istruire e illuminare I Fratelli, di conservare fra loro la Carità, l’Unione e l’Amore fraterno; di mantenere, di far osservare la regolarità nei lavori di tutti i gradi; di far rispettare, di mantenere e difendere in ogni occasione, i dogmi, le dottrine, le istituzioni, le costituzioni, gli statuti e i regolamenti dell’ORDINE, e particolarmente quelli della Sublime Massoneria; infine, di praticare, in ogni luogo, le opere di pace e di misericordia.
III – L’Assemblea di questo Grado, detta SUPREMO CONSIGLIO DEL 33° GRADO E DEI POTENTI SOVRANI GRANDI ISPETTORI GENERALI DELL’ORDINE, è costituita e organizzata come segue:
1° In tutti i paesi che hanno diritto di possedere un Supremo Consiglio di questo grado, è conferita, dai presenti decreti, all’Ispettore più anziano, la facoltà di conferire il grado ad un altro Fratello, facendosi mallevadore che esso ne è degno per il suo carattere, il suo sapere, ed i suoi gradi, e ne riceverà il giuramento.
2° Che insieme i due lo conferiranno alle stesse condizioni ed alto stesso modo ad un terzo.
IV – Il SUPREMO CONSIGLIO sarà, in tal modo, costituito.
Gli altri candidati non saranno ammessi che ad unanimità di voti, espressi a viva voce da ciascuno dei membri, cominciando dal più giovane o ultimo promosso. Un solo voto contrario sarà sufficiente per escludere un candidato proposto, se i motivi sono giudicati sufficienti, e cosi sarà in tutte le occasioni simili.
Articolo tre
I – In siffatto paese, i due più anziani promossi nel grado saranno, proprio jure, i due primi Ufficiali del SUPREMO C0NSIGLI0, cioè il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore e l’Illustrissimo Luogotenente
Gran Commendatore.
II – Nel caso che il primo muoia, rassegni la carica o si assenti dal paese per non più ritornarvi, il secondo gli succederà, e nominerà un altro Grande Ispettore Generale ad occupare il suo posto.
III – Se è il secondo Ufficiale che si dimette, muore o lascia il paese per sempre, il primo nominerà un altro Fratello dello stesso grado a succedergli.
IV – Il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore nominerà nella stessa maniera l’Illustre Ministro di Stato del Sacro Impero, l’Illustre Gran Maestro delle Cerimonie, l’Illustre Capitano delle Guardie; e designerà nello stesso modo i Fratelli per coprire le altre cariche vacanti o che possono divenir tali.
Articolo quattro
Ogni Massone avente la qualità e capacità volute e che sarà ricevuto in questo Sublime Grado, verserà prima nelle mani dell’Illustre Tesoriere del Sacro Impero una donazione di dieci Federici d’oro, o vecchi Ludovici d’oro, o l’equivalente nella moneta del paese. La stessa somma verrà riscossa nella stessa maniera ed alto stesso titolo da ciascuno dei Fratelli che saranno iniziati a ciascuno dei gradi trentesimo, trentunesimo e trentaduesimo.
Il SUPREMO CONSIGLIO sorveglierà l’amministrazione e regolerà l’impiego delle somme nell’interesse dell’ORDINE.
Articolo cinque
I – Ciascun SUPREMO CONSIGLIO sarà composto di nove Grandi Ispettori Generali, 33° grado, dei quali quattro almeno dovranno professare la religione prevalente nel paese.
II – Se il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore e il Luogotenente Gran Commendatore dell’ORDINE sono presenti, con tre Membri si tiene Consiglio e si è in numero sufficiente per sbrigare gli affari dell’ORDINE.
III – Non vi sarà che un Supremo Consiglio di questo grado in ciascuna Nazione, Reame o Impero dell’Europa. Ve ne saranno due, più distanti possibili l’uno dall’altro, negli Stati, Continenti, Province ed Isole componenti l’America Settentrionale. Non ye ne sarà che uno solo per ciascun Impero, Stato Sovrano o Reame in Asia, in Africa, ecc. ecc.
Articolo sei
Il SUPREMO CONSIGLIO non sempre eserciterà la sua autorità sui gradi inferiori al diciassettesimo o Cavaliere d’Oriente e d’Occidente. Secondo le convenienze e le località può delegarle, anche tacitamente; ma il suo diritto è imprescrivibile e ciascuna Loggia o Consiglio di Perfetti Massoni, di qualunque grado esso sia, è tenuto a riconoscere i membri del 33° grado nella toro qualità di Grandi Ispettori Generali dell’ORDINE, di rispettare le loro prerogative, di rendere loro gli onori dovuti, e di accondiscendere con fiducia a tutte le richieste che potranno fare nell’interesse dell’ORDINE, in virtù delle sue Leggi, delle presenti Grandi Costituzioni, e delle loro attribuzioni, sia generali che speciali, anche personali e temporanee.
Articolo sette
Tutti i Consigli e tutti i Massoni di grado superiore al sedicesimo hanno il diritto di appellarsi al SUPREMO CONSIGLIO del Sovrani Grandi Ispettori Generali, che potrà acconsentire che essi si presentino e siano uditi di persona.
Quando si tratti di questioni di onore tra Massoni, qualunque sia il loro grado, la causa sarà portata direttamente al SUPREMO CONSIGLIO che giudicherà in prima ed ultima istanza.
Articolo otto
Il Gran Concistoro dei Principi Massoni del Real Segreto, 32° Grado, eleggerà uno dei suoi membri a presiederlo, ma, in nessun caso, i suoi atti saranno validi se non dopo che siano stati sanzionati dal SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado, che, alla morte dell’Augustissima Maestà del Re, Potentissimo Sovrano Commendatore Universale; dell’ORDINE, erediterà la sua sovrana Autorità Massonica per esercitarla in tutto il territorio dello Stato, Regno o Impero per il quale sia stato istituito.
Articolo nove
Nessun Sovrano Grande Ispettore Generate o Delegato Ispettore Generate potrà valersi dei suoi poteri in un paese sottoposto alla giurisdizione di un SUPREMO CONSIGLIO dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, debitamente stabilito e riconosciuto da tutti gli altri, se egli stesso non sia stato riconosciuto e approvato dal predetto SUPREMO CONSIGLIO.
Articolo dieci
Nessun Delegato Ispettore Generale, già ammesso ed insignito di patente, o che lo sarà in avvenire giusta le presenti Costituzioni, potrà di sola sua autorità conferire il Grado di Cavaliere Kadosch, o superiore a questo, né concedere diplomi a chicchessia.
Articolo undici
Il Grado di Cavaliere Kadosch, quello di trentunesimo e di trentaduesimo non saranno mai conferiti che a quei Massoni che ne saranno giudicati degni, e alla presenza di almeno tre Sovrani Grandi Ispettori Generali.
Articolo dodici
Dal momento in cui al Santissimo e Grande Architetto dell’Universo piacerà di chiamare a sé la Sua Maestà del Re, Potentissimo Sovrano Gran Protettore, Grande Commendatore, Vero Conservatore dell’ORDINE, ecc., ecc., ciascun SUPREMO CONSIGLIO dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, debitamente oggi costituito e riconosciuto, o che lo sarà in avvenire, in virtù delle presenti Costituzioni, sarà di pieno diritto legalmente investito di tutti i Sovrani Poteri Massonici che ora possiede la Sua
Sacra Maestà. Esso li eserciterà in tutte le occasioni e dovunque nel territorio della rispettiva sua giurisdizione, e, se vi saranno proteste contro l’illegalità delle patenti e i Poteri dei Delegati Ispettori
Generali, o contro altre illegalità, sarà fatta un’inchiesta e la relazione sarà inviata a tutti i Supremi Consigli dei due Emisferi.
Articolo tredici
I – Il SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado potrà delegare uno o più dei suoi Membri, Sovrani Grandi Ispettori Generali dell’ORDINE, a recarsi, a fondare, costituire e confermare un Consiglio dello stesso grado, in qualunque delle regioni indicate nelle presenti Costituzioni, con l’obbligo per questi Delegati di onformarsi strettamente al terzo paragrafo dell’articolo secondo e altri della presente Costituzione.
II – Potrà egualmente dare a questi Delegati il potere di accordare delle patenti a dei Delegati Ispettori Generali – che dovranno aver ricevuto regolarmente almeno il grado di Cavaliere Kadosch – delegando
loro quella parte della propria suprema autorità che sarà necessaria per costituire, dirigere e sorvegliare Logge e Consigli di gradi superiori, dal quarto al ventinovesimo incluso, nei paesi dove non vi sono Logge Sublimi o Consigli legalmente costituiti.
III – Il rituale manoscritto dei Gradi Sublimi non sarà consegnato che ai soli due primi Ufficiali di ciascun Consiglio o ad un Fratello che abbia la missione di andare, in un paese qualsiasi, a costituirvi un Consiglio del detto Grado.
Articolo quattordici
In tutte le Cerimonie Massoniche e processioni dei Gradi Sublimi, il SUPREMO CONSIGLIO verrà per ultimo, i Suoi due primi Ufficiali verranno dopo tutti i suoi membri e saranno sempre preceduti immediatamente dal Grande Stendardo e dalla Spada dell’Ordine.
Articolo quindici
I – Il SUPREMO CONSIGLIO si riunirà regolarmente nei primi tre giorni di ciascun terzo novilunio dell’anno. Lo farà più spesso se gli affari dell’ORDINE lo richiederanno e quando vi sarà urgenza di farlo.
II – Indipendentemente dalle grandi feste solenni dell’ORDINE, ogni anno il SUPREMO CONSIGLIO ne celebrerà tre sue particolari, nelle date seguenti: 1° Ottobre, 27 Dicembre, 1° Maggio.
Articolo sedici
I – Per essere riconosciuto e godere dei privilegi del 33° Grado, ogni Sovrano Grande Ispettore Generate sarà munito di patenti e di Credenziali che saranno emesse nelle forme prescritte dal Rituale del Grado; tali
lettere gli verranno rilasciate alla condizione che versi al Tesoro del acro Impero il diritto che sarà stato fissato da ogni SUPREMO CONSIGLIO subito dopo la sua fondazione e che non potrà variare. Egli pagherà
inoltre all’Illustre Cancelliere un Federico, o un vecchio Ludovico d’oro, o l’equivalente in moneta del paese, per la fatica della spedizione e della apposizione dei sigilli.
II – Ciascun Grande Ispettore Generale terrà, inoltre, un registro numerato, la cui prima ed ultima pagina siano indicate come tali. In esso saranno trascritte le Grandi Costituzioni, le Istituzioni, gli Statuti e i
Regolamenti Generali della Sublime Massoneria, e ciascun Grande Ispettore Generale sarà tenuto ad annotarvi di suo pugno e successivamente tutti gli atti da lui compiuti, Sotto pena di nullità e anche d’interdizione. I Delegati Ispettori Generali sono sottomessi allo stesso obbligo sotto la stessa pena.
III – Essi si comunicheranno scambievolmente i loro registri e diplomi, e vi attesteranno reciprocamente i luoghi in cui si sono incontrati e riconosciuti.
Articolo diciassette
La maggioranza dei voti è necessaria per dare sanzione legale agli atti dei Sovrani Grandi Ispettori Generali in ogni paese ove esiste un SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado, legittimamente costituito e riconosciuto. In conseguenza, nella stessa regione o territorio dipendente dal detto Consiglio, nessuno degli Ispettori può valersi della propria autorità, né fame uso individualmente se non nel caso che ne abbia avuto facoltà dallo stesso SUPREMO CONSIGLIO, o, se appartiene ad un’altra Giurisdizione, ne sia stato munito da speciale Exequatur.
Tutte te somme versate a titolo di dotazione, dette Diritti di Ammissione, che vengono riscosse per iniziazioni nei gradi superiori, dal 16° at 33° incluso, saranno versate nel Tesoro del Sacro Impero a cura dei Presidenti e Tesorieri dei Consigli e delle Logge Sublimi di questi Gradi, dei Sovrani Grandi Ispettori Generali e dei loro Delegati, come dell’Illustre Cancelliere e del Tesoriere del Sacro Impero.
L’amministrazione e l’impiego di questi fondi saranno regolati e sorvegliati dal SUPREMO CONSIGLIO, che ne farà rendere annualmente conto fedele e generale, che farà comunicare a tutti i Sodalizi dipendenti.
Deliberato, fatto ed approvato nel GRANDE E SUPREMO CONSIGLIO del 33° Grado, debitamente istituito, indetto e tenuto con l’approvazione ed alla presenza dell’Augustissima Maestà di Federico, secondo del nome, per Grazia di Dio, Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc., ecc., Potentissimo Sovrano Gran Protettore, Gran Commendatore, Gran Maestro Universale e Vero Conservatore dell’ORDINE, il primo maggio 5786 V.L. e 1786 E.. V..
(sottoscritto)
Stark – H. Wilhelm , – D’Esterno – Woellner. (*)
Approvato e dato dalla Nostra Residenza Reale di Berlino, il primo maggio dell’anno di Grazia 1786, 47° del nostro Regno.
L.S.
(firmato) FEDERICO
(*) = Firme illeggibili